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Approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza (art. 6, D. Lgs. 81/2008) i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Approvati il 18 aprile in Commissione consultiva permanente, sulla base del documento elaborato nel Comitato speciale n. 5, i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La Commissione ha individuato oggi i criteri di qualificazione del “docente-formatore” per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto (rif. accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Nel rispetto di logiche di flessibilità e con garanzia del livello qualitativo del percorso formativo, è stata sia riconosciuta la consolidata esperienza per chi già svolga attività di formatori a livello esclusivo o nella propria azienda, prevedendo un congruo e definito periodo di salvaguardia, ove necessario, sia richiesto il possesso dei requisiti essenziali e trasversali a qualunque tipologia di azienda o ente (titolo di studio adeguato, conoscenza della materia, esperienza dei luoghi di lavoro, idonea capacità didattica) che possano caratterizzare in modo efficace ogni percorso formativo.
Ove mancante, o parzialmente presente, uno dei requisiti anzidetti, è stato riconosciuto il titolo a svolgere l’attività di formazione compensando con l’incremento degli altri requisiti, ove chiaramente possibile, ovvero consentendone l’acquisizione mediante idonei percorsi formativi, o mediante un congruo periodo di affiancamento a docente esperto.
Considerato essenziale il pre-requisito (con la sola eccezione dei datori di lavoro, per i lavoratori della propria azienda), sono stati individuati sei criteri: il primo criterio è esaustivo, dal secondo al sesto criterio si è provveduto ad individuare ogni considerata fattispecie, in modo da consentire ai tre requisiti fondamentali (conoscenza della materia, esperienza lavorativa o professionale, ed esperienza come docente) di essere bilanciati tra loro, al fine di garantire la qualità del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sono state fissate tre ampie aree tematiche secondo le quali i “formatori-docenti” dovranno possedere, o potranno acquisire, la/le relative qualificazioni necessarie ad espletare attività di docenza efficace.
Non vi è Albo. Ciascun datore di lavoro verificherà il possesso dei requisiti per i suoi docenti formatori.
Criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. )
Dopo lunga e difficile attesa, è stato finalmente approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Indicato per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro il prerequisito minimo di base, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali:conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
in alternativa
in alternativa
in alternativa
Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro.
Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.
N.d.R.
Il testo integrale dell’Accordo raggiunto verrà pubblicato dopo la sua diramazione da parte del Ministero del Lavoro.
